Question Time - VI Commissione Finanze - n. 5-05180 – On. Pagano

13/09/2011

Si pubblica la risposta resa nella seduta del 27 luglio 2011 dal Sottosegretario Bruno Cesario all’Interrogazione n. 5-05180 presentata dall’On. Alessandro Pagano in merito al trattamento tributario dei premi al traguardo spettanti agli allevatori–proprietari di cavalli.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al question time in esame, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato quanto segue.
In linea generale, i premi e le provvidenze finalizzate all'incremento e alla selezione della produzione ippica corrisposte agli allevatori di cavalli di razza si dividono in due categorie:
1) provvidenze erogate a favore degli allevatori quale incentivo alla loro attività di allevamento, con importo variabile in percentuale sull'ammontare dei premi vinti dai cavalli allevati nelle singole corse;
2) «premi al traguardo» spettanti agli allevatori-proprietari di cavalli in quanto esercenti attività agonistica.

In considerazione delle caratteristiche dei due tipi di trattamenti premiali, ancorché entrambi collegati all'esito di ogni corsa, si ritiene che gli stessi siano da assoggettare ad un differente trattamento tributario.

Le provvidenze di cui al punto 1) trovano disciplina fiscale nell'articolo 5 del decreto-legge n. 417 del 1991 il quale prevede, al comma 1, l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto o a titolo d'imposta a seconda che il percipiente eserciti o meno un'attività commerciale.

In altri termini, nell'ipotesi in cui l'attività di allevamento si qualifichi come agricola, le provvidenze sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta. Diversamente, qualora l'attività di allevamento si configuri come commerciale, le medesime provvidenze saranno assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto.

Si ricorda, al riguardo, che la qualificazione dell'attività di allevamento come agricola ovvero commerciale deve essere effettuata facendo riferimento alle ordinarie regole previste dal TUIR. In particolare, per la qualificazione dell'attività agricola occorre far riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 32 del TUIR che prevede la tassazione del reddito agrario su base catastale.

In tale ipotesi, la percezione delle «provvidenze» in esame, non configurandosi come estranea all'attività agricola, non costituisce reddito autonomamente tassabile rispetto a quello catastale.

Con riferimento ai premi al traguardo di cui al punto 2), l'Agenzia delle Entrate ed il Comando Generale della Guardia di finanza, invece, rilevano che la risoluzione del 13 aprile 1981, n. 317, ha chiarito che tali premi spettanti agli allevatori-proprietari di cavalli da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria) e costituiscono in ogni caso reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario.



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